e che sono malvenuti a far valere in questa sede avendo il primo giudice disposto la liberazione a loro favore dell’importo di fr. 2’000.- a suo tempo depositato dalla conduttrice, oltre agli interessi nel frattempo maturati. 8. La sentenza impugnata, frutto di una sostenibile interpretazione delle risultanze istruttorie e di una conseguente corretta applicazione del diritto materiale, deve pertanto essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 __________ e __________, membri della Comunione ereditaria fu __________, è respinto. 2.