In merito ai criteri sviluppati per la sua quantificazione, trattandosi del danneggiamento di cose materiali, il danno può corrispondere ai costi necessari per la riparazione o, come nel caso concreto, per il ripristino dell’ente locato (Gauch/ Schluep, op.cit., p.75 e 76; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht, I, N. 6 ad art. 41), costi che nella concreta fattispecie gli istanti hanno allegato producendo il referto del perito comunale. La produzione di questo documento basta a dimostare sia l’esistenza, peraltro non contestata, sia la quantificazione del danno, senza che sia necessaria l’ulteriore produzione delle fatture attestanti l’effettiva esecuzione delle riparazioni (Keller/Gabi,