per completezza si può osservare su questo tema che dottrina e giurisprudenza considerano quale danno qualsiasi diminuzione del patrimonio. Il danno può quindi derivare sia da una diminuzione degli attivi, sia da un aumento dei passivi o da una perdita di guadagno (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Auflage, 1991, p. 62 e 66; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 5.Auflage, 1991, N. 2624 e 2673; DTF 115 II 481, 104 II 19). Esso corrisponde alla differenza tra l’ammontare attuale del patrimonio e il valore che il patrimonio registrerebbe senza l’evento dannoso (Gauch/Schluep, op.cit., N. 2627).