Controverso è unicamente il fatto di sapere se, come sostengono i ricorrenti, il risarcimento di questi danni è subordinato all’esecuzione dei lavori, rispettivamente alla produzione delle fatture che attestano questi interventi. L’argomentazione ricorsuale, a prescindere dal significato che si vuole attribuire al referto del perito comunale considerato dal primo giudice quale accordo bonale sulla liquidazione dei danni cagionati nell’ente locato, non può essere condivisa. Al proposito le censure dei ricorrenti, nell’ottica del rimedio cassatorio, sono al limite della ricevibilità: