I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso al loro obbligo di pagamento dell’importo litigioso nonostante questo si riferisse a delle spese di ripristino dell’ente locato che i proprietari non hanno provato di aver sostenuto. Rimproverano inoltre al Pretore di aver erroneamente considerato che l’importo versato per le spese accessorie era da intendersi a titolo forfettario anziché quale acconto, ciò che giustificava un conteggio finale con compensazione dell’eccedenza da loro versata. Con osservazioni 2 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett.