Essi oppongono inoltre in compensazione quanto versato a titolo di acconto spese accessorie. 2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un accordo bonale di liquidazione dei danni cagionati nell’ente locato nella misura di fr. 4’500.- così come stabilito dal perito, ritenuta altresì infondata l’eccezione di compensazione sollevata dai convenuti con riferimento alle spese accessorie trattandosi di importi concordati forfettariamente, ha accolto l’istanza. Il giudice di prime cure ha quindi disposto la libera-zione a favore degli istanti del deposito di garanzia pari a fr. 2’000.- oltre interessi, importo da dedurre dai fr. 4’500.- loro riconosciuti.