4’500.-. Dopo aver adito senza successo il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione al fine di ottenere il pagamento dell’importo riconosciuto dal perito, i signori __________, con istanza 22 settembre 1994, hanno convenuto in causa la Comunione ereditaria fu __________, composta dai coniugi __________ e __________, riproponendo le loro pretese risarcitorie per un totale di fr. 4’500.-. I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria condizio-nando il risarcimento dei danni alla produzione delle fatture attestanti l’effettiva esecuzione dei lavori di riparazione. Essi oppongono inoltre in compensazione quanto versato a titolo di acconto spese accessorie. 2.