{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-99_1996-03-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10587&nX40_KEY=4711547&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb5dbe7dfee012cb9d6d4bd77722a4c0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.03.1996 16.1995.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:27:54", "Checksum": "1d67875d71337a09ddcb59f2a1c48fdb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.03.1996 16.1995.99\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer il resto, la questione da loro sollevata rientra nel merito della vertenza: per completezza si può osservare su questo tema che\ndottrina e giurisprudenza considerano quale danno qualsiasi diminuzione del patrimonio. Il danno può quindi derivare sia da una diminuzione degli attivi, sia da un aumento dei passivi o da una perdita di guadagno (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Auflage, 1991, p. 62 e 66; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 5.Auflage, 1991, N. 2624 e 2673; DTF 115 II 481, 104 II 19). Esso corrisponde alla differenza tra l’ammontare attuale del patrimonio e il valore che il patrimonio registrerebbe senza l’evento dannoso (Gauch/Schluep, op.cit., N. 2627).\nIn merito ai criteri sviluppati per la sua quantificazione, trattandosi del danneggiamento di cose materiali, il danno può corrispondere ai costi necessari per la riparazione o, come nel caso concreto, per il ripristino dell’ente locato (Gauch/ Schluep, op.cit., p.75 e 76; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht, I, N. 6 ad art. 41), costi che nella concreta fattispecie gli istanti hanno allegato producendo il referto del perito comunale. La produzione di questo documento basta a dimostare sia l’esistenza, peraltro non contestata, sia la quantificazione del danno, senza che sia necessaria l’ulteriore produzione delle fatture attestanti l’effettiva esecuzione delle riparazioni (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 94).\n6. Per quanto attiene all’eccezione di compensazione sollevata dai convenuti con riferimento alle spese accessorie, le parti hanno fornito due tesi contrastanti in merito alla natura di queste spese. Mentre i convenuti sostengono che si tratta di un acconto con conguaglio al termine dell’esercizio, gli istanti ritengono che si tratti di un importo forfettario.\nDi fronte a queste due opinioni, entrambe suffragate da indizi, e in difetto di una prova certa su quella che era l’intenzione delle parti al momento della sottoscrizione del contratto, l’interpretazione della clausola relativa alle spese accessorie fornita dal primo giudice non può essere considerata arbitraria per il solo fatto di aver fatto propria la tesi degli istanti piuttosto che quella dei convenuti. Non va infatti disatteso l’ampio potere di apprezzamento delle prove di cui gode il giudice il quale, confrontato a tesi tra loro discordanti, è libero di scegliere la versione che più lo convince a condizione che questa non sia chiaramente smentita dalle risultanze istruttorie, ciò che non si verifica nel caso che ci occupa (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 18).\n7. Anche le censure attinenti alla mancata applicazione da parte del primo giudice degli art. 4 cpv. 2 OLAL e 40 della Legge cantonale in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e d’affitto si rivelano infondate.\nSecondo l’art. 4 cpv. 2 OLAL in caso di computo forfettario delle spese accessorie, il locatore deve fondarsi sui valori medi calcolati su un periodo di tre anni. A mente dei ricorrenti il fatto che gli istanti abbiano notificato dopo soli due anni dalla conclusione del contratto un aumento delle spese accessorie, non ossequiando quindi questo termine di tre anni, dimostre-rebbe che non si tratta di un importo forfettario bensì di un acconto. Simile conclusione non può essere condivisa: l’art. 4 cpv. 2 OLAL fornisce infatti unicamente un criterio di calcolo dell’importo forfettario (SVIT Kommentar Mietrecht, 1991, N. 26 ad art. 257-257b) mentre non ha nulla a che vedere con la facoltà concessa al locatore di notificare un aumento delle spese accessorie, facoltà che gli è data in ogni momento nei limiti dell’art. 269d CO.\nPure destituito di fondamento è il rimprovero mosso al pretore di non aver applicato l’art. 40 della Legge cantonale in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e d’affitto. Scopo di questa norma (il cui contenuto corrisponde l’art. 6 della Legge riguardante il deposito di garanzie in materia di contratti di locazione abrogata il 1° luglio 1993 con l’entrata in vigore della nuova legge) è infatti quello di sanzionare la violazione da parte del locatore delle norme che assicurano all’inquilino i frutti della garanzia depositata e impediscono in pari tempo al locatore di utilizzare abusivamente il deposito (DTF 101 IV 215), violazioni che i convenuti non hanno mai lamentato e che sono malvenuti a far valere in questa sede avendo il primo giudice disposto la liberazione a loro favore dell’importo di fr. 2’000.- a suo tempo depositato dalla conduttrice, oltre agli interessi nel frattempo maturati.\n8. La sentenza impugnata, frutto di una sostenibile interpretazione delle risultanze istruttorie e di una conseguente corretta applicazione del diritto materiale, deve pertanto essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 __________ e __________, membri della Comunione ereditaria fu __________, è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 300.-\ngià anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Inzimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}