{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-99_1996-03-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10587&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb5dbe7dfee012cb9d6d4bd77722a4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.03.1996 16.1995.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:01", "Checksum": "0e9258c92da480617e45be316d10083d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.03.1996 16.1995.99\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 presentato da\n|\n|\nComunione ereditaria fu __________ composta da: __________ e __________ entrambi patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 27 aprile 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 22 settembre 1994 da\n|\n|\n__________ e __________ entrambi patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 4’500.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 27 giugno 1990 i coniugi __________ hanno concluso con la signora __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di due locali sito nello stabile di loro proprietà in via __________ a __________.\nA seguito del decesso della conduttrice, avvenuto il 12 ottobre 1993, nel rapporto di locazione sono subentrati gli eredi __________ e __________ che hanno regolarmente pagato la pigione e le spese accessorie sino alla scadenza del contratto stabilita al 31 gennaio 1994.\nLa riconsegna dell’ente locato ha avuto luogo il 24 gennaio 1994 alla presenza delle parti e del perito comunale che ha allestito quel giorno medesimo un verbale di constatazione e quantificazione dei danni cagionati dall’inquilina, per un totale di fr. 4’500.-.\nDopo aver adito senza successo il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione al fine di ottenere il pagamento dell’importo riconosciuto dal perito, i signori __________, con istanza 22 settembre 1994, hanno convenuto in causa la Comunione ereditaria fu __________, composta dai coniugi __________ e __________, riproponendo le loro pretese risarcitorie per un totale di fr. 4’500.-.\nI convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria condizio-nando il risarcimento dei danni alla produzione delle fatture attestanti l’effettiva esecuzione dei lavori di riparazione. Essi oppongono inoltre in compensazione quanto versato a titolo di acconto spese accessorie.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un accordo bonale di liquidazione dei danni cagionati nell’ente locato nella misura di fr. 4’500.- così come stabilito dal perito, ritenuta altresì infondata l’eccezione di compensazione sollevata dai convenuti con riferimento alle spese accessorie trattandosi di importi concordati forfettariamente, ha accolto l’istanza. Il giudice di prime cure ha quindi disposto la libera-zione a favore degli istanti del deposito di garanzia pari a fr. 2’000.- oltre interessi, importo da dedurre dai fr. 4’500.- loro riconosciuti.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ r, membri della Comunione ereditaria fu __________, sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso al loro obbligo di pagamento dell’importo litigioso nonostante questo si riferisse a delle spese di ripristino dell’ente locato che i proprietari non hanno provato di aver sostenuto. Rimproverano inoltre al Pretore di aver erroneamente considerato che l’importo versato per le spese accessorie era da intendersi a titolo forfettario anziché quale acconto, ciò che giustificava un conteggio finale con compensazione dell’eccedenza da loro versata.\nCon osservazioni 2 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 267 cpv. 1 CO il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto, caso contrario egli risponde del danno cagionato.\nNel caso concreto è incontestato che l’appartamento presentava dei difetti per i quali la conduttrice, e per essa i suoi eredi, era chiamata a rispondere. Incontestato è pure l’importo di fr. 4’500.- esposto dal perito comunale per l’eliminazione di questi difetti.\nControverso è unicamente il fatto di sapere se, come sostengono i ricorrenti, il risarcimento di questi danni è subordinato all’esecuzione dei lavori, rispettivamente alla produzione delle fatture che attestano questi interventi.\nL’argomentazione ricorsuale, a prescindere dal significato che si vuole attribuire al referto del perito comunale considerato dal primo giudice quale accordo bonale sulla liquidazione dei danni cagionati nell’ente locato, non può essere condivisa."}