che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. L’atto ricorsuale 15 maggio 1995 __________ è nullo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria