l’art. 322 CPC, che accorda al giudice la facoltà di assumere d’ufficio ulteriori prove, è infatti del tutto estraneo alla natura di un giudizio di cassazione che deve basarsi sullo stesso complesso di fatti e di atti istruttori di cui disponeva il primo giudice al momento in cui ha emanato la propria decisione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;