{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-98_1995-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10586&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f7cc2538676f98a4c93deab0a8750856"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:32", "Checksum": "a08bd49d5e990c8d13332dd72a0d394f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.98\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, Cocchi e Giani\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il “ricorso” 15 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 10 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1993 da\n|\n|\n__________ entrambi patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva la condanna di __________ e __________ al pagamento in via solidale di fr. 1’038.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 3 novembre 1993 gli avvocati __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’038.50 a saldo della loro nota professionale del 17 maggio 1989 relativa a prestazioni effettuate a loro favore nell’ambito della procedura di divorzio e a una consulenza legale svolta a favore del signor __________;\nche all’udienza indetta per il contraddittorio i convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato da parte del loro legale che aveva assicurato di intraprendere quanto necessario per il riconoscimento del divorzio anche in Italia, per quanto attiene agli esborsi versati alla Pretura e alle spese di cancelleria, osservano che questi dovevano essere posti a carico dello __________ essendo __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria;\nche con il querelato giudizio il pretore, accertato che il mandato conferito agli istanti da __________ si limitava ad una consulenza legale per la quale il legale ha quantificato il suo onorario in fr. 300.-, ha accolto la domanda limitatamente a quest’importo;\nche con scritto 15 maggio 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di essere sentito da questa Camera in modo da poter esporre i motivi che giustificherebbero la sua opposizione alla pretesa avversaria, in particolare la negligenza commessa dall’avv. __________ nell’ adempimento del mandato conferitogli; propone inoltre l’assunzione di un teste a comprova di quanto asserito;\nche giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;\nche nella concreta fattispecie lo scritto 15 maggio 1995 di __________, con il quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede circa i presunti danni cagionatigli dall’avv. __________ nell’adempimento del suo mandato non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;\nche in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato, ritenuto che in prima sede l’insorgente non è riuscito a sostanziare le proprie censure con particolare riferimento al fatto che la remunerazione del legale era subordinata all’ottenimento del riconoscimento della sentenza di divorzio svizzera anche in Italia;\nche per quanto attiene alla richiesta di essere sentito, nonchè alla proposta di assunzione di un teste formulate dall’insorgente, va rilevato che le stesse sono inammissibili: l’art. 322 CPC, che accorda al giudice la facoltà di assumere d’ufficio ulteriori prove, è infatti del tutto estraneo alla natura di un giudizio di cassazione che deve basarsi sullo stesso complesso di fatti e di atti istruttori di cui disponeva il primo giudice al momento in cui ha emanato la propria decisione;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;\nche vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC\npronuncia:\n1. L’atto ricorsuale 15 maggio 1995 __________ è nullo.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}