La domanda di revisione 16 maggio 1995 presentata da __________ è accolta. Di conseguenza la sentenza 8 maggio 1995 della Camera di cassazione civile è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 di __________ è accolto. Conseguentemente la sentenza 30 gennaio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: “1. L’istanza 23 novembre 1994 di __________ è respinta. 2. La tassa di fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.” B. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.