che - riguardo alla censura mossa in questa sede da __________ - ai fini della validità formale dell’assegno, la data che figura sul medesimo non deve necessariamente essere identica a quella della sua emissione essendo riconosciuta la liceità anche di assegni pre o post datati (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht II, 1994, N. 12 ad art. 1100 CO); scopo dell’indicazione di una data è unicamente quello di determinare la data a far tempo dalla quale diviene esigibile il pagamento;