letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con decisione 30 gennaio 1995 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, promossa il 23 novembre 1994 da __________ nei confronti di __________, ritenendo comprovata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nell’assegno datato 20 dicembre 1993 al quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF; che con sentenza 8 maggio 1995 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione presentato il 1° febbraio 1995 da __________confermando il giudizio pretorile;