Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 dell’avv. __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Conseguentemente i convenuti __________ __________ e __________ sono condannati in solido a versare all’istante avv. __________ l’importo di fr. 4’284.55 oltre interessi del 5 % dal 21 agosto 1991. § Sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte dai convenuti ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano. 2. La domanda riconvenzionale è respinta. 3. La tassa di giustizia dell’azione principale di fr.