non può influire sul processo, ostandovi l’art. 321 CPC. 6. Il ricorso è pertanto accolto e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Di conseguenza il credito corrispondente alla nota spese e competenze dell’avv. __________, per fr. 1’218.15, deve essere confermato per le stesse considerazioni espresse dal primo giudice al punto 4 in fine della sua sentenza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 dell’avv. __________ è accolto.