{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-96_1996-04-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10584&nX40_KEY=4711547&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36eacbbd2bbb4708c8e87b0a8068be64"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.04.1996 16.1995.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:44", "Checksum": "74c9eef0232430c9c5f7ede07a198700", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.04.1996 16.1995.96\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nnegando a quest’ultimo la legittimazione all’incasso di questa spesa da lui\naffrontata nell’ambito del mandato.\nLa decisione del pretore su questo punto, contraria al diritto sostanziale, ma\nsoprattutto alle risultanze istruttorie considerate nel loro complesso,\ndev’essere così cassata.\nLa versione diversa dei fatti, offerta dalla parte resistente in questa sede,\nnon può influire sul processo, ostandovi l’art. 321 CPC.\n6. Il ricorso è pertanto accolto e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.\nDi conseguenza il credito corrispondente alla nota spese e competenze dell’avv. __________, per fr. 1’218.15, deve essere confermato per le stesse considerazioni espresse dal primo giudice al punto 4 in fine della sua sentenza.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 dell’avv. __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 18 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è accolta.\nConseguentemente i convenuti __________\n__________ e __________ sono condannati in\nsolido a versare all’istante avv. __________ l’importo di\nfr. 4’284.55 oltre interessi del 5 % dal 21 agosto 1991.\n§ Sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte dai\nconvenuti ai PE no. __________ e __________dell’UE di\nLugano.\n2. La domanda riconvenzionale è respinta.\n3. La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 400.- e le\nspese, da anticipare dalla parte istante, vanno poste a carico\ndei convenuti in solido i quali rifonderanno all’istante fr. 600.-.\na titolo di ripetibili.\n4. La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 100.- e\nle spese, da anticipare dai convenuti, restano a loro carico\ncon l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 180.- a titolo di\nripetibili.\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico dei signori __________ in solido i quali rifonderanno pure in solido al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}