{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-96_1996-04-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10584&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36eacbbd2bbb4708c8e87b0a8068be64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.04.1996 16.1995.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:46", "Checksum": "7430b0b9f5492e76aa8b1e9196ddf0f0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.04.1996 16.1995.96\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 18 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 maggio 1992 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 4’284.55 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________, con studio legale a __________, si è occupato della tutela degli interessi dei signori __________ nell’ambito di una procedura giudiziaria che li opponeva alla ditta __________ dinnanzi al Tribunale di __________.\nA mandato ultimato, l’avv. __________ ha emesso la propria nota spese e competenze per un totale di Lit. 2’643’444 pari a fr. 3’066.40 (doc. C). Stante il diniego di pagamento dei suoi mandanti l’avv. __________, con istanza 15 maggio 1992, li ha convenuti in giudizio al fine di ottenere il pagamento della sua nota professionale oltre a quella di Lit. 1’050.141, pari a fr. 1’218.15 (doc. D), del collega avv. __________ occupatosi pure lui della vertenza.\nI convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato ad opera dell’avv. __________. Per quanto attiene alla nota dell’avv. __________ essi hanno contestato la legittimazione attiva dell’istante a procedere all’incasso della medesima.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente alla nota professionale dell’avv. __________ respingendo per contro la pretesa relativa alla nota profes-sionale dell’avv. __________, limitandosi ad affermare che “fa difetto la legittimazione attiva”.\n3. Con il presente tempestivo gravame, l’avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nIl ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato il diritto materiale non riconoscendogli la legittimazione ad agire per l’incasso della nota professionale dell’avv. __________ avendo quest’ultimo agito per conto dei convenuti in virtù di un rapporto di subdelega, a loro noto e da loro mai contestato.\nCon osservazioni 31 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Indiscusso - anche in virtù dell’art. 1720 CCit - il principio del compenso del mandatario, esteso alla rifusione di ogni spesa affrontata nell’interesse del mandante e necessaria ai fini del mandato stesso, la censura può esclusivamente interessare le risultanze istruttorie, per sapere:\nse dalle stesse si debba concludere che il mandato conferito dai signori __________ all’istante comprendesse anche la possibilità per questi di subdelegare parte del suo lavoro ad altri;\nrispettivamente se il\nconsenso dei mandanti su questo punto implicasse indicazioni in merito alla\nremunerazione del subdelegato.\nPurtroppo agli atti non è stato versato l’atto di procura sottoscritto dai\nmandanti in favore dell’avv. __________. Ciò nonostante, che questi potesse\nconferire una subdelega, che egli vi abbia fatto capo e che perciò si sia\nrivolto all’avv. __________ di __________ è addirittura pacifico, così come\nnessuno pretende che i signori __________ abbiano conferito un mandato proprio\nanche all’avv. __________. In sede di discussione essi infatti si sono limitati\nad obiettare che l’istante non poteva procedere all’incasso delle competenze\ndovute all’avv. __________, “non avendogli costui ceduto il credito” (verbale,\np. 3 e 4); dimenticando con ciò di non avere nessun debito originario nei\nconfronti di quell’avvocato.\nNè gli istanti sostengono che all’onorario dell’avv. __________ avrebbe dovuto\nprovvedere l’avv. __________, essendo loro chiaro fin dall’inizio che\nl’attività procuratoria del primo, nella sede della pretura, era a loro carico.\nL’istante scrisse infatti ai signori __________ in data 16 ottobre 1987 -\ninviando loro copia della citazione definitiva - che la notifica di quell’atto\nsarebbe avvenuta ad opera dell’avv. __________, aggiungendo: “le preciserò in\nprosieguo anche quanto sarà da versarsi presso il procuratore di __________ per\nl’attività, ovviamente, solo procuratoria” (plico doc. 6). D’altra parte, con\nscritto 4 novembre 1987, l’istante aveva poi trasmesso ai clienti una domanda"}