| | | | ||| | Incarto n. | 7 giugno 1995 | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Chiesa, presidente, | | segretario: | D. Petrini | visto il ricorso 11 maggio 1995 presentato da | | __________ | | | | contro | | la decisione 28 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -sez. 5 - nella causa promossa | | __________ | Richiamata la diffida 16 maggio 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 1 giugno 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 300.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC; preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso; decreta 1. Il ricorso 11 maggio 1995 __________, avverso la decisione 28 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -sez. 5-, รจ stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo. 2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello Il presidente Il segretario