§ 18, n. 5, § 21, n. 2 e § 22, n. 1). 7. Visto quanto sopra, diviene superflua, poichè ininfluente ai fini del presente giudizio, la verifica della censura ricorsuale circa l’errata applicazione da parte del primo giudice dell’art. 46 RRF, con particolare riferimento alla qualifica delle spese controverse quali spese di amministrazione del fondo. Questo disposto fornisce infatti unicamente indicazioni circa le modalità di pagamento di determinate spese, mentre nulla ha a che vedere con la problematica che oppone le parti. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: