Abbondanzialmente va rilevato che a garanzia dei contributi condominiali scaduti negli ultimi tre anni la comunione dei comproprietari già dispone di due mezzi di garanzia opponibili anche nei confronti dei terzi acquirenti che sono: il diritto alla costituzione di un’ipoteca legale (art 712i CC) e il diritto di ritenzione (art. 712k CC), diritti di cui l’istante non si è avvalsa di modo che le spese condominiali lasciate insolute dal precedente proprietario della quota acquistata dal convenuto, non possono che essere ripartite tra gli altri condomini (Friedrich, op.cit., § 18, n. 5, § 21, n. 2 e § 22, n. 1).