Trattandosi come in concreto di un regolamento condominiale, è indubbio che il convenuto, nuovo acquirente della quota di PPP, non poteva attendersi la presenza nel regolamento di una clausola di assunzione di debito quale quella menzionata all’art. 4, ciò a maggior ragione se si considera che questa clausola è inserita nel testo del regolamento in modo generico e non evidenziato sotto il titolo “incasso dei contributi e degli acconti”. Abbondanzialmente va rilevato che a garanzia dei contributi condominiali scaduti negli ultimi tre anni la comunione dei comproprietari già dispone di due mezzi di garanzia opponibili anche nei confronti dei terzi acquirenti che sono: