Per contro, così come per una clausola compromissoria (Rep 1981 146), una clausola d’assunzione di debito quale quella contenuta al punto 4 del regolamento che ci occupa non è vincolante per chi, avendo acquistato solo in un secondo tempo la quota - indipendentemente dal modo di acquisto della stessa - non ha espressamente manifestato di averne accettato il contenuto. Alla stessa conclusione si giungerebbe qualora si considerasse “insolita” la clausola in esame.