La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver risolto il caso alla luce dei principi giurisprudenziali contenuti nella DTF 106 II 184 nonostante si trattasse di una diversa fattispecie, anziché applicare l'articolo 4 del Regolamento della PPP e al quale l'art. 649a CC riconosce carattere vincolante indipendentemente dal modo di acquisto della quota. L'insorgente rimprovera inoltre al pretore di aver erroneamente concluso all'obbligatorietà della menzione della spesa controversa nel capitolato d'asta, parten-do dall'errato presupposto che si trattasse di una spesa di amministrazione del fondo ai sensi dell'art 46 RRF.