{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-94_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10580&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79c43183e1ff890d347e3acc8fb7b55d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:20", "Checksum": "98a8fa6ffef7e086a8d49872b49e849f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.94\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella decisione DTF 106 II 183 segg. il Tribunale federale ha esaminato il principio dell’effetto propter rem dell’ipoteca legale a garanzia dei contributi condominiali maturati negli ultimi tre anni (art. 712 i CC) e la sua eventuale applicazione in caso di acquisto di una quota di PPP nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata, giungendo alla conclusione che qualora l’importo garantito dall’ipoteca non venga coperto con la realizzazione della quota, il diritto di costituire un’ipoteca legale si estingue e non può quindi essere fatto valere nei confronti del deliberatario della quota.\nQuesta fattispecie non corrisponde a quella in esame; infatti, a fondamento della sua pretesa, la comunione dei comproprietari del __________ ” invoca l’applicazione del Regolamento condominiale, in particolare l’art. 4 secondo il quale: “L’acquirente di una quota di PPP è tenuto responsabile per le spese condominiali non corrisposte dai precedenti proprietari delle quote acquistate”.\nOggetto di controversia è quindi la validità di questa clausola approvata dai condomini in occasione della prima assemblea costitutiva (cfr. teste __________).\nScopo del regolamento di una PPP è quello di disciplinare l’amministrazione e l’uso della medesima (art. 712g cpv. 2 CC; Meier-Hayoz/Rey, in Commentario bernese, n. 78 ad art. 712g CC), richiamando o precisando le norme di legge che la reggono (art. 712a segg. CC), oppure proponendo una diversa regolamentazione nei limiti dei principi generali e delle disposizioni di carattere imperativo ai quali soggiace qualsiasi ordinamento di tipo contrattuale (Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, 1979, p. 31; DTF 111 II 336 consid. 4).\nSecondo l’art. 649a CC il regolamento per l’uso e l’amministra-zione della PPP è vincolante anche per il successore d’un comproprietario e per l’acquirente d’un diritto reale su una quota di comproprietà, indipendentemente dal modo di acquisto della quota di PPP (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 14 ad art. 649a CC) e dall’eventuale annotazione a RF, formalità peraltro rispettata nella fattispecie (doc. E).\nIl carattere vincolante del regolamento, rispettivamente la sua opponibilità anche nei confronti dei futuri acquirenti delle singole quote, dipende dal suo contenuto, nel senso che solo le clausole che servono a disciplinare l’amministrazione e l’uso della PPP sono vincolanti mentre quelle che esulano da questi contenuti lo sono unicamente per i comproprietari che le hanno accettate al momento dell’adozione del regolamento o che hanno successivamente manifestato la loro approvazione (Meier-Hayoz, op.cit., n. 18 ad art. 649a CC; Meier-Hayoz/Rey, op.cit., n. 98 ad art. 712g CC).\n6. Nel caso concreto, trattandosi di spese condominiali, il regolamento è vincolante anche per i futuri acquirenti se si limita a definire queste spese e l’eventuale chiave di riparto delle stesse (art. 712h CC; Friedrich, Das Stockwerkeigentum, 1972, § 17, n. 1).\nPer contro, così come per una clausola compromissoria (Rep 1981 146), una clausola d’assunzione di debito quale quella contenuta al punto 4 del regolamento che ci occupa non è vincolante per chi, avendo acquistato solo in un secondo tempo la quota - indipendentemente dal modo di acquisto della stessa - non ha espressamente manifestato di averne accettato il contenuto.\nAlla stessa conclusione si giungerebbe qualora si considerasse “insolita” la clausola in esame. Secondo l’analoga regola non sono vincolanti, salvo espressa accettazione, le clausole di contenuto insolito, ossia quelle inabitualmente vincolanti o che si discostano dal contenuto al quale la parte poteva ragionevolmente attendersi (DTF 108 II 418 consid. 1b; Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 1996, n. 1580 segg.).\nTrattandosi come in concreto di un regolamento condominiale, è indubbio che il convenuto, nuovo acquirente della quota di PPP, non poteva attendersi la presenza nel regolamento di una clausola di assunzione di debito quale quella menzionata all’art. 4, ciò a maggior ragione se si considera che questa clausola è inserita nel testo del regolamento in modo generico e non evidenziato sotto il titolo “incasso dei contributi e degli acconti”.\nAbbondanzialmente va rilevato che a garanzia dei contributi condominiali scaduti negli ultimi tre anni la comunione dei comproprietari già dispone di due mezzi di garanzia opponibili anche nei confronti dei terzi acquirenti che sono: il diritto alla costituzione di un’ipoteca legale (art 712i CC) e il diritto di ritenzione (art. 712k CC), diritti di cui l’istante non si è avvalsa di modo che le spese condominiali lasciate insolute dal precedente proprietario della quota acquistata dal convenuto, non possono che essere ripartite tra gli altri condomini (Friedrich, op.cit., § 18, n. 5, § 21, n. 2 e § 22, n. 1).\n7. Visto quanto sopra, diviene superflua, poichè ininfluente ai fini del presente giudizio, la verifica della censura ricorsuale circa l’errata applicazione da parte del primo giudice dell’art. 46 RRF, con particolare riferimento alla qualifica delle spese controverse quali spese di amministrazione del fondo.\nQuesto disposto fornisce infatti unicamente indicazioni circa le modalità di pagamento di determinate spese, mentre nulla ha a che vedere con la problematica che oppone le parti.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 maggio 1995 della Comunione dei comproprietari del __________ ” è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 250.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere ad __________ l’importo di fr. 350.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:"}