{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-94_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10580&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79c43183e1ff890d347e3acc8fb7b55d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:20", "Checksum": "98a8fa6ffef7e086a8d49872b49e849f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.94\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 maggio 1995 presentato da\n|\n|\nCOMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEL __________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 5 aprile 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 settembre 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________ e __________ in seguito dimessa dalla lite entrambi patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 3’997.35 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,\nricevuto dalla ricorrente atto di formale legittimazione a stare in lite con data 31 maggio 1996;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 20 settembre 1994 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ - dimessa dalla lite con decreto 22 novembre 1994 - e __________, proprietario della PPP no. __________ (fondo base n. __________ RFD) di __________, acquistata per aggiudicazione all’incanto pubblico in data 1° settembre 1992 (doc. 6). Scopo dell'azione era anche quello di ottenere la convalida dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria sul menzionato fondo con decreto supercautelare 26 luglio 1994, domanda alla quale l’istante ha in seguito rinunciato (cfr. verbale 12 gennaio 1995) postulando unicamente la condanna di __________ al pagamento di fr. 3’997.15 oltre accessori. Tale importo si riferisce alle spese condominiali dovute per il periodo 1989-1992 e che il precedente proprietario, __________, ha lasciato insolute. L’istante fonda la propria pretesa sull’art. 4 del Regolamento della PPP (doc. F), secondo il quale: “L’acquirente di una quota di PPP è tenuto responsabile per le spese condominiali non corrisposte dai precedenti proprietari delle quote acquistate”.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto la validità di questa clausola del Regolamento, a suo dire nulla nella misura in cui prevede l'assunzione di un debito di importo indeterminato e alla sottoscrizione del quale egli non ha partecipato. Osserva inoltre che avendo acquistato la sua quota di PPP nell’ambito di una procedura esecutiva di realizzazione forzata del fondo, egli è responsabile unicamente per i debiti menzionati nell’elenco oneri, tra i quali non figura quello oggetto della presente procedura giudiziaria.\n2. Con il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza ritenendo il convenuto responsabile unicamente dei debiti menzionati nell'elenco oneri, tra i quali non figura quello controverso.\n3. Con il presente tempestivo gravame la Comunione dei compro-prietari del __________ legittimata a stare in giudizio in virtù della decisione assembleare 28 maggio 1996 (trasmessa a questa Camera in data 31 maggio 1996) con la quale è stato ratificato l'operato del suo amministratore in entrambe le sedi giudiziarie (Gillioz, L’autorisation d’ester en justice au nom de la communauté des copropriétaires par étage in SJZ 1984, 287), è insorta contro il predetto giudizio postulandone l‘annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nLa ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver risolto il caso alla luce dei principi giurisprudenziali contenuti nella DTF 106 II 184 nonostante si trattasse di una diversa fattispecie, anziché applicare l'articolo 4 del Regolamento della PPP e al quale l'art. 649a CC riconosce carattere vincolante indipendentemente dal modo di acquisto della quota. L'insorgente rimprovera inoltre al pretore di aver erroneamente concluso all'obbligatorietà della menzione della spesa controversa nel capitolato d'asta, parten-do dall'errato presupposto che si trattasse di una spesa di amministrazione del fondo ai sensi dell'art 46 RRF.\nCon osservazioni 13 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. La censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto applicabili alla fattispecie i principi contenuti nella decisione di cui alla DTF 106 II 183 segg., è fondata. Ciò nondimeno, e come si dirà in seguito, il ricorso non può essere accolto avendo il pretore correttamente concluso alla reiezione dell’istanza."}