che per quanto attiene alla seconda udienza che ha avuto luogo il 14 marzo 1995, non può essere accolta la tesi ricorsuale secondo la quale vi sarebbe stata una tempestiva richiesta di rinvio della stessa; infatti, pur volendo considerare lo scritto 14 marzo 1995 quale richiesta di rinvio, pacifico è che questa richiesta, giunta alla Pretura poche ore prima dell’udienza, è da considerare tardiva, motivo questo di reiezione della domanda di rinvio ai sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPC; ne discende che la decisione del primo giudice di procedere nei suoi incombenti non può essere censurata; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.