che alla prima udienza indetta per la discussione dell’istanza il 29 novembre 1994 la convenuta ha rinunciato a partecipare lasciando che fosse suo marito a presenziare alla discussione; che come correttamente ritenuto dal primo giudice questi non aveva la legittimazione a rappresentare la moglie non trattandosi di un caso di applicazione dell’art. 64 bis CPC e neppure risultando che egli abbia agito sulla base di una speciale autorizzazione nell’ambito dell’art. 166 CC;