Da nessuna prova risulta infatti che questi si sia avventurato nell’area d’incrocio quando il semaforo d’uscita di via __________ era rosso, ossia quando gli era negata la precedenza sull’istante. Né v’è prova che al suo procedere lento possa essere imputato l’accaduto: circostanza che nemmeno l’istante ha ritenuto di riferire alla Polizia dopo l’incidente. Non ricorrono pertanto gli estremi previsti dall’art. 327 lett. g CPC. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 maggio 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.