{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-92_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10576&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e80e7d95ad60a0d88ea9ba178f07cba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.01.1996 16.1995.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:49", "Checksum": "2ed09237c97b91e613bda875697ebc91", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.01.1996 16.1995.92\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 aprile 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1994 nei confronti della\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’053.- oltre accessori a titolo di risarci-mento danni, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto in territorio di __________, all’intersezione tra Viale __________ e Via __________, in data 9 gennaio 1993.\nLa collisione è avvenuta tra il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________, cittadino straniero assicurato per la RC presso la __________.\nCon istanza 27 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’053.- oltre accessori, importo corrispondente al danno subito a seguito della collisione.\nSulla dinamica dell’incidente l‘istante sostiene che la responsabilità deve essere ricercata nel modo di guida del conducente __________ che - provenendo da via __________ - si sarebbe immesso nell’intersezione a luce semaforica rossa e che avrebbe inoltre tergiversato nell’attraversare l’incrocio tanto da ostacolarla nella sua regolare manovra di immissione. Essa sostiene di aver affrontato l’attraversamento dell’ incrocio con luce semaforica verde, nell’intenzione - provenendo da viale __________ - di continuare la corsa su viale __________. La convenuta contesta qualsiasi addebito sostenendo che __________ si è regolarmente avviato a luce semaforica verde.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver valutato le risultanze istruttorie e aver concluso alla mancata prova da parte dell’istante della colpevolezza del conducente __________ nel cagionare l’incidente, ha respinto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC.\nLa ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il primo giudice le avrebbe negato la possibilità di dimostrare le sue ragioni assumendo le prove proposte, in particolare una perizia sulla dinamica dell’incidente e l’audizione del teste __________.\nNel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver riconosciuto nel modo di guida del conducente __________ la causa dell’incidente.\nCon osservazioni 14 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.\nIl diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b; 115 Ia 11 consid. b).\nIn linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b).\nPoichè la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.).\nIl motivo di cassazione della violazione del diritto di essere sentito si verifica però solamente quando il rifiuto della prova appare arbitrario, ossia quando è del tutto immotivato oppure corredato da una motivazione insostenibile e in urto con le più elementari regole della logica (Anastasi, I mezzi di impugna-zione del CPC, 1981, p. 185).\nIl rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti non è quindi arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai documenti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 182, n. 4).\n5. Nella concreta fattispecie, il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulle prove documentali agli atti rifiutando quelle proposte dall’istante, ossia l’audizione del teste __________ e l’allestimento di una perizia giudiziaria volta a determinare la dinamica dell’incidente, ritenendole irrilevanti ai fini del giudizio.\nAlla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali sopra esposti l’apprezzamento anticipato di tali prove e il loro rifiuto da parte del primo giudice non appare arbitrario.\nDalla deposizione del teste __________, verbalizzato dagli agenti di polizia il giorno successivo a quello dell’incidente, non si evince nulla sulla dinamica dell’incidente in particolare sul fatto di sapere se e quale dei due veicoli si è immesso nell’intersezione a luce semaforica rossa."}