che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. L’atto ricorsuale 4 maggio 1995 __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.