che per quanto concerne il merito la ricorrente, con il suo scritto si limita a fornire i motivi del mancato pagamento delle pigioni rivendicate da controparte, argomentazioni che siccome proposte per la prima volta in questa sede non possono essere considerate; che in ogni caso nell’ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione spetta all’escusso sollevare e rendere verosimili le eccezioni atte ad infirmare il riconoscimento di debito, quale potrebbe essere la ventilata eccezione di compensazione menzionata nell’atto ricorsuale (art. 82 cpv. 2 LEF), eccezione che comunque doveva essere resa verosimile in prima sede;