che per quanto attiene al mancato ricevimento della citazione all’udienza di contraddittorio del 25 aprile 1995, va rilevato come questo atto giudiziario sia stato notificato alla ricorrente con invio raccomandato allo stesso indirizzo dove le erano stati recapitati tutti gli altri atti, ossia il precetto esecutivo e la sentenza impugnata, regolarmente giunti a destinazione. Per questi motivi, in difetto di ulteriori prove che incombeva alla ricorrente fornire, si deve ritenere che anche la citazione all’udienza sia giunta regolarmente a destinazione, ma che non è stata ritirata dall’interessata che non può quindi prevalersi dell’assenza all’udienza, a lei sola imputabile;