{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-90_1995-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10572&nX40_KEY=4711555&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6dc9e7514c2107eee465c4eeb234a278"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.11.1995 16.1995.90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:57:50", "Checksum": "9ea759581d9be0995e64fc361471d153", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.11.1995 16.1995.90\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 presentato da\nla sentenza 24 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1992 da\ntendente ad ottenere la condanna dell’ente pubblico al pagamento di fr. 7’509.35 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nviste le osservazioni al ricorso presentate dalla controparte,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC), sia essa quella di essere parte sia essa quella processuale;\nche il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo la personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. e LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al Consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle cause provvisionali o possessorie o di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);\nche la controversia in esame, fondata sull’art. 58 CO, è un’azione civile ordinaria e soggiace al citato disposto della LOC;\nche dagli atti di causa manca la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in causa nei confronti della pretesa dell’istante;\nche quindi il ricorso, presentato da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC), è nullo così come l’udienza di discussione e tutti gli atti successivi di causa, compresa la sentenza qui impugnata;\nche gli atti vanno così ritornati al pretore affinchè abbia a riprendere la procedura, dall’aultimo atto processuale valido in poi;\nPer i quali motivi,\nvisti gli art. 97 e 142 CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 del __________ è nullo.\nII. Nella causa inc. no. 132/92 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città sono dichiarati nulli la risposta di causa così come tutti gli atti processuali successivi, compresa la sentenza 25 marzo 1995.\n§ Gli atti sono ritornati al pretore per gli incombenti di cui ai considerandi.\nIII. Non si prelevano tasse nè spese.\nIl __________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIV. Intimazione a:\n__________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}