CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso 22 agosto 1994 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tasse di giustizia fr. 200.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 220.- già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico. Non si accordano ripetibili. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria