Entrambi hanno confermato sia l’esistenza di rapporti tra la ditta istante e il convenuto nel periodo che ci interessa, rapporti la cui esistenza si evince anche dal fatto che il convenuto ha onorato altre fatture emesse dall’istante per analoghe prestazioni (doc. G), sia che gli ordini di pubblicazione degli annunci pubblicitari oggetto delle fatturazioni litigiose sono stati effettuati telefonicamente e personalmente dall’insorgente senza che questi abbia richiesto una conferma scritta.