Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle censure sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione. Dalla documentazione prodotta dalla parte istante risulta inequivocabilmente che al convenuto sono state inviate le due fatture che egli qui contesta, alle quali hanno poi fatto seguito numerosi solleciti di pagamento ed estratti conto. Nessuno di questi documenti è stato contestato dal ricorrente o comunque questi non ha fornito nessuna prova in tal senso.