CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 di __________ e __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza di __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ e __________ sono condannati in solido a versare alla __________ la somma di fr. 165.- oltre interessi del 5 % dal 27 ottobre 1991. 2. Sono rigettate in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 165.- oltre accessori le opposizioni interposte al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona. 3.