L’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento dello scoperto, sollevata dai convenuti con riferimento al doc. 5 dal quale si evince che il saldo della fattura 6 agosto 1990 sarebbe avvenuto il 5 ottobre 1990, non è proponibile nei confronti della fattura in discussione trattandosi di un credito sorto dopo la controversa liquidazione delle pretese dell’istante. Ne discende che l’importo di fr. 165.- senz’altro è dovuto. 7. La pressoché totale soccombenza della parte istante giustifica di accollare a quest’ultima le spese di giustizia e le ripetibili di prima e seconda sede. Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: