Così operando, la successione nella titolarità dei crediti appare vincolata allo schema descritto: la __________ non è pertanto legittimata, salvo cessione (né sostenuta, né verosimilmente avvenuta), a procedere per un credito di __________ Né possono indurre a diversa conclusione le altre prove dell’incarto. Non i solleciti di pagamento di __________ (plico doc. G), successivi tutti alla costituzione delle due società anonime, coi quali semmai è iniziato l’errore del loro comune amministratore - __________ - nell’intestazione del credito in oggetto;