20’000.- per il quale risulta in calce l’avvenuto pagamento a saldo (doc. 5). Essi hanno lamentato da ultimo la presenza di difetti nell’opera fornita. 2. Con il querelato giudizio il segretario-assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per il fatto che la pretesa dedotta in causa sarebbe stata trasferita all’istante. Il giudice ha quindi ammesso la pretesa degli istanti, ritenendo la fattura doc. 5 fittizia. Per quanto attiene ai ventilati difetti dell’opera, il primo giudice ha ritenuto tardiva la loro notifica.