{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-89_1996-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10570&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "520346d8155a2fbfaef90f9bc22fb55d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.04.1996 16.1995.89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:56", "Checksum": "59f5672d740ae5eee025ff45545c9981", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.04.1996 16.1995.89\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n__________ Né possono indurre a diversa conclusione le altre prove\ndell’incarto. Non i solleciti di pagamento di __________ (plico doc. G),\nsuccessivi tutti alla costituzione delle due società anonime, coi quali semmai\nè iniziato l’errore del loro comune amministratore - __________ -\nnell’intestazione del credito in oggetto; non le testimonianze, rese da\nprocuratori di entrambe le società o da persone estranee, che non possono\nsovvertire oggi il risultato della documentazione fondamentale del contratto\nvenuto in essere nel 1989 tra i convenuti e lo __________ di __________.\nRelazione coerentemente riconosciuta dai signori __________, ancora in data 16\nfebbraio 1993, contestando i lavori tramite il loro patrocinatore (doc. M).\nLa decisione del segretario-assessore che ha ammesso la legittimazione attiva\ndi __________ dev’essere annullata, perché urta in modo manifesto con le\nrisultanze istruttorie considerate nel loro complesso.\n6. La legittimazione attiva dell’istante è per contro sicuramente data per quanto attiene al credito risultante dalla fattura 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F), intestata alla __________. L’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento dello scoperto, sollevata dai convenuti con riferimento al doc. 5 dal quale si evince che il saldo della fattura 6 agosto 1990 sarebbe avvenuto il 5 ottobre 1990, non è proponibile nei confronti della fattura in discussione trattandosi di un credito sorto dopo la controversa liquidazione delle pretese dell’istante.\nNe discende che l’importo di fr. 165.- senz’altro è dovuto.\n7. La pressoché totale soccombenza della parte istante giustifica di accollare a quest’ultima le spese di giustizia e le ripetibili di prima e seconda sede.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 di __________ e __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza di __________ è parzialmente accolta.\nDi conseguenza __________ e __________ sono condannati\nin solido a versare alla __________ la somma di fr. 165.-\noltre interessi del 5 % dal 27 ottobre 1991.\n2. Sono rigettate in via definitiva, limitatamente all’importo di fr.\n165.- oltre accessori le opposizioni interposte al PE no.\n__________dell’UEF di Bellinzona.\n3. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 200.-, da\nanticipare dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di\nrifondere ai convenuti fr. 1’150.- a titolo di ripetibili.\n2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, già anticipate dai ricorrenti, vanno poste a carico della __________ la quale rifonderà a __________ e __________ l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}