{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-89_1996-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10570&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "520346d8155a2fbfaef90f9bc22fb55d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.04.1996 16.1995.89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:56", "Checksum": "59f5672d740ae5eee025ff45545c9981", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.04.1996 16.1995.89\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 gennaio 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 28 gennaio 1994 la __________ ditta specializzata nella compravendita, installazione e manutenzione di piscine e prodotti accessori, ha convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori, a saldo di due fatture: una del 6 agosto 1990 emessa da “__________” di fr. 7’600.- (doc. E) e una emessa dall’istante il 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F). Queste fatture si riferiscono alle prestazioni per l’allestimento della documentazione necessaria e per l’installazione di una piscina presso i convenuti.\nI convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva dell’istante, avendo intrattenuto le loro relazioni contrattuali unicamente con lo __________ . Nel merito hanno sostenuto di aver provveduto al pagamento del preteso credito in base ad una fattura recante la medesima intestazione, il medesimo numero e la medesima data della fattura doc. E, ma di importo superiore e pari a fr. 20’000.- per il quale risulta in calce l’avvenuto pagamento a saldo (doc. 5). Essi hanno lamentato da ultimo la presenza di difetti nell’opera fornita.\n2. Con il querelato giudizio il segretario-assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per il fatto che la pretesa dedotta in causa sarebbe stata trasferita all’istante. Il giudice ha quindi ammesso la pretesa degli istanti, ritenendo la fattura doc. 5 fittizia. Per quanto attiene ai ventilati difetti dell’opera, il primo giudice ha ritenuto tardiva la loro notifica.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 maggio 1995 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso alla legittimazione attiva dell’istante quando dagli atti emerge che essi hanno intrattenuto delle relazioni contrattuali unicamente con lo __________ e non con la __________. Nel merito rimproverano al giudice di non aver considerato estinto il loro debito alla luce della fattura di cui al doc. 5\nCon osservazioni 23 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. La legittimazione attiva dell’istante deve essere verificata dal giudice sulla base dei fatti allegati e accertati, trattandosi di una questione di diritto sostanziale: la sua carenza comporta la reiezione dell’istanza (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17/18; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n. 2 e 5).\nNel caso concreto va\nanzitutto considerato che la documentazione agli atti, attestante la\nconclusione del rapporto contrattuale fra le parti, prova univocamente che\ncontroparte dei signori __________ è stata la ditta individuale __________ così\nl’offerta per l’impianto piscina del 27 febbraio 1989 (doc. C), la descrizione\nper lo stesso impianto del 30 novembre 1989 (doc. D), la fattura no. __________\nper complessivi fr. 7’600.-- a corpo (doc. E) e il primo estratto\nconto/sollecito per lo stesso importo del 21 settembre 1990 (doc. H).\nIn secondo luogo risulta che il titolare di quella ditta individuale, __________,\nin data 26 aprile 1991 ha promosso la costituzione di due società anonime. Sennonchè\ncontestualmente egli ha tenuto a distinguere quali attivi e passivi apportava\nalle due nuove società: alla __________, l’attivo e il passivo di un’altra sua\nditta individuale, la __________ (doc. Q); alla __________, l’attivo e il\npassivo della ditta individuale __________ (doc. R).\nCosì operando, la successione nella titolarità dei crediti appare vincolata\nallo schema descritto: la __________ non è pertanto legittimata, salvo cessione\n(né sostenuta, né verosimilmente avvenuta), a procedere per un credito di"}