Non può vincolare invece l’approvazione del consuntivo 1991 da parte dei condomini (doc. C) con il quale essi hanno ammesso la correttezza dei conti, ossia che la giacenza finale di combustibile - al 31.12.1991 - era di 13’000 l per un valore di fr. 4’659.65. Né muta alcunché l’affermazione della convenuta di aver acquistato, con l’immobile, anche il combustibile in giacenza, dal momento che da quella pattuizione sembra che l’istante sia rimasta esclusa: come già visto, la prova del contrario manca. 7. In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata dev’essere annullata. Sul merito questa Camera decide in virtù dell’art. 332 cpv.