Pacifica la destinazione del carburante in favore di ques’ultimi, non v’è prova - e la questione costituisce il nocciolo della lite - proprio della pretesa assunzione di debito fra vecchia e nuova mandante. Ciò non esclude la qualità di creditrice dell’istante, ma non prova la qualità di debitrice della convenuta relativamente alla somma litigiosa. La decisione impugnata appare così in aperto contrasto con la documentazione agli atti, considerata nel suo complesso, poichè questa non attesta la situazione giuridica descritta dalla stessa istante. Non può vincolare invece l’approvazione del consuntivo 1991 da parte dei condomini (doc.