6’111.35 non sono stati anticipati in suo favore, ma semmai dalla sua precedente mandante, la __________. Questo aspetto della lite è stato evaso dal primo giudice con l’affermazione “che eventuali trapassi di proprietà non risultano al proposito influenti”, dimenticando - secondo l’avviso di questa Camera - che proprio all’istante incombeva la prova della sua affermazione, contenuta nel contestato doc. 13, secondo cui - in sostanza - la convenuta avrebbe assunto il debito in discussione, sorto fra __________ e __________ nell’ambito del precedente mandato di amministrazione dell’immobile.