postula l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali dalle quali si evincerebbe l’inesistenza di qualsiasi credito dell’istante per giacenze di combustibile a fine 1991. Osserva infatti che il combustibile che si trovava nella cisterna al 30 giugno 1987 (ossia all’inizio del mandato conferito a controparte) e del valore di fr. 6’111.35, apparteneva ai condomini e non può quindi essere considerato nei conteggi della __________. Con osservazioni 10 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.