{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-88_1995-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10568&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "445a866f3c2e6da08b0edea89b7bb260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.09.1995 16.1995.88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:18", "Checksum": "deaa3b222af71d79ea2170f912721ece", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.09.1995 16.1995.88\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nagli atti, considerata nel suo complesso, poichè questa non attesta la\nsituazione giuridica descritta dalla stessa istante.\nNon può vincolare invece l’approvazione del consuntivo 1991 da parte dei\ncondomini (doc. C) con il quale essi hanno ammesso la correttezza dei conti,\nossia che la giacenza finale di combustibile - al 31.12.1991 - era di 13’000 l\nper un valore di fr. 4’659.65.\nNé muta alcunché l’affermazione della convenuta di aver acquistato, con\nl’immobile, anche il combustibile in giacenza, dal momento che da quella\npattuizione sembra che l’istante sia rimasta esclusa: come già visto, la prova\ndel contrario manca.\n7. In accoglimento del\nricorso, la decisione impugnata dev’essere annullata. Sul merito questa Camera\ndecide in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.\nLe ripetibili di prima sede non possono essere calcolate in base alla TOA,\nmancando il patrocinio di un avvocato.\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione della Comunione dei comproprietari del __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 1, è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:\n1. L’istanza 25 maggio\n1993 di __________ è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese, da anticipare dall’istante,\nrestano a suo carico. Essa verserà inoltre a controparte fr.\n200.-- per indennità.\nII. In questa sede, le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di __________ che rifonderà inoltre alla controparte l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}