{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-88_1995-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10568&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "445a866f3c2e6da08b0edea89b7bb260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.09.1995 16.1995.88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:18", "Checksum": "deaa3b222af71d79ea2170f912721ece", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.09.1995 16.1995.88\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 settembre 1994 presentato da\n|\n|\nComunione dei comproprietari del __________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 maggio 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’732.25 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 25 maggio 1993 la società __________, che si è occupata dell’amministrazione del __________ dal 7 luglio 1987 al 16 aprile 1992, ha convenuto in giudizio la Comunione dei comproprietari del __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’659.65, importo corrispondente al controvalore di olio combustibile acquistato per conto della convenuta e rimasto in giacenza presso quest’ ultima alla fine del suo mandato.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di uno scoperto a favore dell’istante per acquisto di combustibile.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto le pretese di parte istante ritenendole comprovate sulla base della documen-tazione agli atti dalla quale risulta che era nelle abitudini di lavoro dell’istante anticipare le spese del combustibile fatturan-do poi ai condomini, a fine anno, l’effettivo consumo.\n3. Con il presente tempestivo gravame la Comunione dei compro-prietari del __________validamente autorizzata ad adire le vie ricorsuali come accertato dalla scrivente Camera, postula l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nLa ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali dalle quali si evincerebbe l’inesistenza di qualsiasi credito dell’istante per giacenze di combustibile a fine 1991.\nOsserva infatti che il combustibile che si trovava nella cisterna al 30 giugno 1987 (ossia all’inizio del mandato conferito a controparte) e del valore di fr. 6’111.35, apparteneva ai condomini e non può quindi essere considerato nei conteggi della __________.\nCon osservazioni 10 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. In ordine, si osserva che - su richiesta della scrivente Camera - i condomini costituenti la Comunione convenuta e ricorrente hanno confermato i poteri da loro conferiti all’amministratrice dello stabile __________ per gestire il presente processo, nonchè allo studio legale __________ ai fini della procedura ricorsuale.\n6. La ricorrente sostiene che\nla conclusione del pretore è manifestamente in contrasto con uno scritto di __________\nin base al quale il controvalore della giacenza di carburante al 30 giugno\n1987, ossia fr. 6’111.35 non sono stati anticipati in suo favore, ma semmai\ndalla sua precedente mandante, la __________.\nQuesto aspetto della lite è stato evaso dal primo giudice con l’affermazione\n“che eventuali trapassi di proprietà non risultano al proposito influenti”,\ndimenticando - secondo l’avviso di questa Camera - che proprio all’istante\nincombeva la prova della sua affermazione, contenuta nel contestato doc. 13,\nsecondo cui - in sostanza - la convenuta avrebbe assunto il debito in\ndiscussione, sorto fra __________ e __________ nell’ambito del precedente\nmandato di amministrazione dell’immobile.\nE’ pacifico che l’istante ha sempre anticipato i costi d’acquisto dell’olio\ncombustibile, addebitando ai condomini - anno per anno - i costi dell’effettivo\nconsumo; né è contestato il suo eventuale diritto, alla fine del mandato\nd’amministrazione, di vedersi risarcire d’ogni spesa in virtù dell’art. 402 CO.\nRisulta dal conteggio doc. G che l’istante aveva acquistato il carburante\nalmeno già nel secondo semestre del 1986 e fino al 30 giugno 1987, così che -\nall’inizio del mandato conferitole dalla convenuta - fosse presente uno stock\ndi 23’000 l , per un valore di fr. 6’111.35 (cfr. fatture allegate al\nconteggio).\nIl doc. 13 tuttavia espone ulteriori momenti della fattispecie che non possono\nessere omessi nella considerazione di diritto. L’istante dice infatti che la\ngiacenza descritta era “di proprietà della __________” ossia - per quanto\nrisulta dalle altre prove - che l’acquisto operato dall’istante costituiva un\ndebito nei suoi confronti e che __________ “ha ceduto” la giacenza ai nuovi\ncondomini. Pacifica la destinazione del carburante in favore di ques’ultimi,\nnon v’è prova - e la questione costituisce il nocciolo della lite - proprio\ndella pretesa assunzione di debito fra vecchia e nuova mandante.\nCiò non esclude la qualità di creditrice dell’istante, ma non prova la qualità\ndi debitrice della convenuta relativamente alla somma litigiosa.\nLa decisione impugnata appare così in aperto contrasto con la documentazione"}